Sospensione rate mutui

Il Decreto "CURA ITALIA" ha previsto l’utilizzo del  FONDO DI SOLIDARIETA' PER I MUTUI PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA di cui all'art. 2. commi da 475 a 480 della legge 244/2007, prevedendo innanzitutto la possibilità di utilizzarlo in specifici casi per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del D.L. CURA ITALIA, in deroga alla ordinaria disciplina.

Le modifiche alla Normativa preesistente consistono in:

  1. estensione dell'applicazione del Fondo anche a chi ha avuto la sospensione del lavoro o la riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito;
  2. estensione all'ammissione ai benefici del Fondo ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus;
  3. per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
  4. Su richiesta del mutuatario e dopo l’approvazione della stessa da parte di Consap,  il Fondo provvederà al pagamento del 50% degli interessi che matureranno durante il periodo di sospensione  sul debito residuo esistente alla data della richiesta  del mutuatario;
  5. l'accesso ai benefici del FONDO è ammesso anche nell'ipotesi di mutui in ammortamento da meno di un anno.


DESTINATARI DELLA SOSPENSIONE OLTRE QUELLI PREVISTI DALLA PRECEDENTE NORMATIVA

  • Lavoratori dipendenti che hanno subito la sospensione del lavoro o la riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.
  • Lavoratori autonomi e i liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.

PER QUALE TIPOLOGIA DI MUTUI

Tutti i mutui, inferiori a 400.000 euro, contratti per l'acquisto di una unità immobiliare da adibire ad abitazione principale sul territorio nazionale che non rientri nelle categorie A/1 A/8 e A/9.

Sono ricompresi nell'ambito di applicazione della misura anche le seguenti tipologie di mutui:

  • mutui che sono stati oggetto di operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite ovvero di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, nr. 130;
  • mutui erogati per portabilità tramite surroga ai sensi dell'articolo 120-quater del Testo Unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, nr. 385, che costituiscono mutui di nuova erogazione alla data di perfezionamento dell'operazione di surroga;
  • mutui che hanno già fruito di altre misure di sospensione del pagamento delle rate purché tali misure non determino complessivamente una sospensione dell'ammortamento superiore a 18 mesi.

Sono esclusi tutti i mutui che presentano anche una sola delle seguenti caratteristiche:

  • ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero mutui per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato;
  • mutui che abbiano fruito di agevolazioni pubbliche (diverse dalla garanzia del Fondo per la prima casa di cui all’art. 1, comma 48 lett.c) della legge 27 dicembre 2013 n.147);
  • mutui per i quali sia stata stipulata un'assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi di cui al comma 479 dell'art. 2 della L.244/2007 purché tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stessa.

TIPOLOGIA E DURATA DELLA SOSPENSIONE

La sospensione può essere richiesta al massimo due volte per un periodo non superiore ai 18 mesi complessivi ad eccezione delle ipotesi di sospensione/riduzione dell'orario di lavoro che sono fruibili anche in più periodi.

La sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.

 

DOCUMENTI NECESSARI PER LA RICHIESTA PREVISTI DAL DECRETO

  1. Modulo di richiesta debitamente e completamente compilato dal Cliente utilizzando il Modello allegato (scaricabile anche dal sito di Consap o del Ministero dell'Economia e delle finanze);
  2. Copia del documento di identità (in caso di cittadini italiani e della unione europea, allegare copia del documento di identità; negli altri casi, allegare il passaporto e il permesso di soggiorno) del beneficiario in corso di validità.

Inoltre (c.d. “Comunicazione di sospensione”):

 

PER I LAVORATORI AUTONOMI E LIBERI PROFESSIONISTI:

  • autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 con la quale dichiarino di aver registrato, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda qualora non sia trascorso un trimestre, un calo del proprio fatturato medio giornaliero nel suddetto periodo superiore al 33% del fatturato medio giornaliero dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.

PER I LAVORATORI DIPENDENTI CON SOSPENSIONE DAL LAVORO PER ALMENO 30 GIORNI lavorativi consecutivi con attualità dello stato di sospensione il richiedente devono allegare all’istanza di accesso al Fondo i seguenti documenti (alternativi fra loro):

  • copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito,
  • copia della richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno del reddito;
  • copia della la dichiarazione del datore di lavoro, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la sospensione del lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, con l'indicazione del numero di giorni lavorativi consecutivi di sospensione.

PER I LAVORATORI DIPENDENTI CON RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell’orario complessivo con attualità della riduzione di orario devono allegare all’istanza di accesso al Fondo i seguenti documenti (alternativi fra loro):

  • copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito;
  • copia della richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno al reddito;
  • copia della dichiarazione del datore di lavoro, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la riduzione dell'orario di lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, con l'indicazione sia del numero di giorni lavorativi consecutivi di sospensione sia della percentuale di riduzione dell'orario di lavoro.

COME RICHIEDERE LA SOSPENSIONE DELLA RATA

Una volta raccolta e completata la documentazione richiesta, si potrà contattare la filiale del Banco Desio ove è radicato il conto corrente per fissare un appuntamento.


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Ultima modifica 14/09/2020