Il Decreto Legge dell'8 aprile 2020, n. 23 - Misure a sostegno della liquidita per le imprese danneggiate da COVID-19 (c.d. DL Liquidità) è stato convertito - con modificazioni - nella Legge del 5 giugno 2020, n. 40 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 2020 n. 143.
Le modifiche apportate all'articolo 13 relativo all'operatività del Fondo di Garanzia per le PMI sono state autorizzate dalla Commissione Europea in data 16 Giugno scorso e sono entrate in vigore dal 19 Giugno 2020.
LE MISURE DISCIPLINATE DAL DECRETO LIQUIDITÀ SI APPLICANO A:
PMI, ditte individuali, professionisti, associazioni professionali, società di professionisti e aziende fino a 499 dipendenti, e le imprese con numero di dipendenti inferiori a 499 che abbiano il 25% o più del capitale sociale o dei diritti di voto detenuti da enti pubblici, purché le rispettive attività siano state danneggiate dall'emergenza COVID-19, limitatamente alla garanzia prestata dal Fondo Centrale di Garanzia.
Le imprese accedono alle misure del Fondo Centrale di garanzia per importi differenziati a seconda delle proprie dimensioni in termini di fatturato e di numero dipendenti relativi all'esercizio 2019:
Riferimento normativo | Fatturato impresa/ numero dipendenti | Importo massimo erogabile | Garanzia |
Art 13 lettera m) | A prescindere dal fatturato | 30.000€ quale importo massimo e comunque non oltre il 25% dei ricavi dell'impresa oppure non oltre il doppio della spesa salariale annua dell'impresa | 100% garanzia del Fondo |
Art 13 lettera n) | Fino a 499 dipendenti | 5.000.000€ quale importo massimo e comunque non oltre il 25% dei ricavi dell'impresa1 da bilancio 2019 oppure Il doppio della spesa salariale oppure Il fabbisogno per costi di capitale di esercizio e per investimenti da sostenere nei successivi 18 mesi per le PMI e 12 mesi per le imprese con dipendenti fino a 499 | 90% garanzia del Fondo |
Art 13 lettera e) | A prescindere dal fatturato | 5.000.000€ quale importo massimo | 80% garanzia del Fondo |
Possono inoltre accedere a tali misure:
- Clienti che, alla data della richiesta di garanzia, risultano classificati come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate", purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020.
- Clienti che al 31 dicembre 2019 non rientravano nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n.1388/2014 del 16 dicembre 2014, e che alla data del 29 febbraio 2020 non risultavano tra le esposizioni deteriorate presso il Sistema bancario.
Per le piccole e medie imprese, anche individuali o partite Iva, sono riservati 30 miliardi e l'accesso alla garanzia rilasciata da SACE sarà gratuito ma subordinato alla condizione che le stesse abbiano esaurito la loro capacità di utilizzo del credito rilasciato dal Fondo Centrale di Garanzia.
DOCUMENTAZIONE PREVISTA
- Allegato 4 bis - da utilizzare esclusivamente per le richieste di finanziamento da supportare con la garanzia di cui all'art. 13 primo comma lettera M.
- Allegato 4 GD - da utilizzare esclusivamente per le richieste di finanziamento da supportare con la garanzia di cui all'art. 13 primo comma lettera C.
- Copia ultimo bilancio approvato, se non già acquisito in precedenza
- Documento d'identità del cliente richiedente firmatario in corso di validità (ove non già disponibile)
- Per le società di persone, ditte individuali, professionisti e persone fisiche esercenti attività di impresa, ultima dichiarazione fiscale presentata comprensiva del documento di trasmissione all'Amministrazione competente
- Per professionisti e persone fisiche esercenti attività di impresa, certificazione di partita IVA
- Richiesta di affidamento
Per quanto concerne la previsione relativa alle misure previste dall'articolo 13 primo comma, lettera M bis) ovvero la possibilità di richiedere l'adeguamento dei finanziamenti già erogati alle nuove condizioni di importo, tasso e durata, a breve verranno fornite le istruzioni e le indicazioni sui moduli per presentare la richiesta di finanziamento, compreso il modulo per la domanda di accesso al Fondo di Garanzia.
COME RICHIEDERE IL FINANZIAMENTO
Una volta raccolta e completata la documentazione richiesta, si potrà contattare la filiale del Banco Desio ove è radicato il conto corrente per fissare un appuntamento.
FOGLI INFORMATIVI
- Conto Dedicato Finanziamenti Garantiti SACE - FI_CC_SACE
- Mutuo Chirografario Assistito da Garanzia SACE - FI_CHI_SAC
- Conto Corrente Dedicato ai sensi dell'art. 13 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23 c.d. "Decreto Liquidità"
- Mutuo Chirografario garantito dal Fondo di Garanzia a valere sul "Fondo Nazionale di Garanzia" per le P.M.I. ai sensi della Legge 662/96 e dell'art. 13 lett. m) del Decreto Liquidità
SCARICA LA MODULISTICA